Articolo 35 delle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
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24 ottobre 1989
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18 ottobre 2022
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9 agosto 2025
Art. 35.
Giudizio di appello
1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. (17) (22) ((26)) --------------- AGGIORNAMENTO (17)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data". --------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data". --------------- AGGIORNAMENTO (26)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
Entrata in vigore il 9 agosto 2025
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