Articolo 13 delle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Articolo 12Articolo 12 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 13.
Divieto di pubblicazione e di divulgazione
1. Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento.
2. La disposizione del comma 1 non si applica dopo l'inizio del dibattimento se il tribunale procede in udienza pubblica.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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