Articolo 8 delle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Articolo 7Articolo 9
Versione
24 ottobre 1989
Art. 8.
Accertamento sull'eta' del minorenne
1. Quando vi e' incertezza sulla minore eta' dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.
2. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore eta', questa e' presunta ad ogni effetto.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresi' quando vi e' ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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