Articolo 9 delle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Articolo 8Articolo 9 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 9.
Accertamenti sulla personalita' del minorenne
1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilita' e il grado di responsabilita', valutare la rilevanza sociale del fatto nonche' disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.
2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalita'.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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