Articolo 22 delle Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Articolo 21Articolo 23
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
15 novembre 2023
Art. 22.
Collocamento in comunita'
1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunita' il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunita' pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attivita' di studio o di lavoro ovvero ad altre attivita' utili per la sua educazione.
2. Il responsabile della comunita' collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.
4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunita', il giudice puo' disporre la misura della custodia cautelare ((...)) qualora si proceda per un delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a ((quattro anni)) . ((20)) ((4-bis. Quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' disporre la sostituzione della misura applicata con la custodia cautelare, nei casi consentiti dall'articolo 23)) .

----------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123 , convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1-bis) che la presente modifica si applica alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto.
Entrata in vigore il 15 novembre 2023
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