Articolo 11 del Decreto 23 aprile 2004, n. 161
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10 luglio 2004
Art. 11. Cessazione delle misure di protezione 1. Le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio ai sensi dell' articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82 , sono revocate o non sono prorogate nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero quando vengono meno l'attualita' e la gravita' del pericolo o appaiono idonee altre misure adottate. Le misure speciali di protezione possono altresi' essere revocate o non prorogate in caso di inosservanza degli impegni assunti da parte dei soggetti ad esse sottoposti in relazione a quanto disposto all' articolo 13-quater, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82 e negli altri casi in cui la legge non prevede espressamente l'obbligatorieta' della revoca.
2. Il Prefetto e il Servizio centrale di protezione informano la Commissione centrale, l'Autorita' proponente e il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato di ogni comportamento o circostanza che possono integrare i presupposti per la revoca delle misure speciali di protezione.
3. La Commissione centrale, una volta ricevuta dal Servizio centrale di protezione o dal Prefetto la nota informativa di cui al comma 2, chiede all'Autorita' proponente, al Procuratore nazionale antimafia o al Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato di esprimere un parere in ordine alla modifica o alla revoca delle speciali misure di protezione, in conseguenza dei fatti segnalati. Qualora le predette Autorita' non abbiano emesso il parere entro trenta giorni dalla richiesta della Commissione centrale, quest'ultima decide nel merito, ove non ritenga di prorogare ulteriormente il termine.
4. Il parere reso dall'Autorita' proponente ai sensi del comma 3 non e' vincolante.
5. Quando l'Autorita' proponente ne fa motivata richiesta, la Commissione verifica la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'applicazione delle speciali misure di protezione, provvedendo, se necessario, alla modifica o alla revoca delle medesime.
6. Le misure speciali di protezione possono essere modificate o revocate prima della scadenza, d'ufficio o su richiesta degli interessati, per avviare il reinserimento sociale e lavorativo, tenuto conto degli impegni processuali, della esposizione a pericolo, della compatibilita' delle iniziative proposte con le esigenze di sicurezza, del tempo trascorso dall'adozione delle misure speciali di protezione. E' in ogni caso richiesto il parere dell'Autorita' proponente e di quelle preposte all'attuazione delle misure speciali di protezione, nonche' quello del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell' art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell' art. 13-quater, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse). Per il testo del comma 2 del succitato art. 13-quater, v. nelle note all'art. 3:
«1. Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualita' del pericolo, alla sua gravita' e alla idoneita' delle misure adottate, nonche' in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.».
Entrata in vigore il 10 luglio 2004
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