Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102
Articolo 13Articolo 15
Versione
14 aprile 1978
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Versione
4 marzo 1986
Art. 14.
Il consorzio ha il compito di:
1) promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo, entro il comprensorio di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattere applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali, comunitari, esteri e internazionali connessi con gli interessi economici e sociali del territorio. La ricerca da svolgere nei suddetti laboratori e istituti deve avere come finalita' il miglioramento dei servizi e l'incremento delle attivita' economiche che interessano particolarmente la regione Friuli-Venezia Giulia, con riguardo anche agli aspetti internazionali della ricerca stessa e con particolare riferimento alle limitrofe
regioni europee e alla collaborazione con i Paesi in via di sviluppo;
2) coordinare e regolamentare l'attivita' che si svolge nel
comprensorio per cio' che attiene all'uso dei beni dell'ente e dei servizi posti a disposizione delle unita' di ricerca;
3) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli.
A tale scopo il consorzio ha la facolta' di:
a) promuovere l'espropriazione di fondi, fabbricati ed altri beni situati nel comprensorio sia a favore proprio sia a favore dei richiedenti;
b) acquistare fondi, fabbricati ed altri beni, sia in proprio sia a favore dei richiedenti, quando l'espropriazione non sia ritenuta opportuna;
c) provvedere a quanto occorre per il conseguimento della concessione per uso proprio o di terzi di terreni demaniali necessari allo sviluppo del comprensorio;
d) vendere o locare fondi, fabbricati od altri beni;
e) predisporre progetti, preventivi e piani per l'ordinato sviluppo del comprensorio;
f) provvedere alla costruzione di opere, impianti, strade, fognature, all'installazione dei servizi di energia elettrica, gas, acqua e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi;
g) esigere diritti, canoni, compensi per servizi fruiti dalle unita' di ricerca o centri sperimentali per l'uso di impianti del consorzio;
h) provvedere mediante speciali convenzioni alla sorveglianza e ai vari servizi nel comprensorio;
k) contrarre mutui;
i) concedere, secondo le proprie disponibilita', contributi e sovvenzioni agli interessati all'attivita' di ricerca;
l) compiere tutti gli atti necessari per la piu' efficace utilizzazione, gestione e sviluppo del comprensorio;
m) provvedere alla compilazione di norme tecniche di carattere generale attinenti all'esercizio delle attivita' di ricerca sperimentali nell'ambito del comprensorio;
n) raccogliere, elaborare, pubblicare e diffondere dati, notizie e risultati concernenti l'attivita' del comprensorio;
o) costituire, se del caso, commissioni di studio di particolari problemi riguardanti la vita e lo sviluppo del comprensorio.
((p) promuovere o partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti, anche in forma di societa' per azioni, o di societa' di imprese nazionali ed internazionali, che abbiano come fine lo sviluppo delle attivita' di ricerca scientifica e di ricerca applicata in materia di tecnologie fortemente innovative; la relativa autorizzazione e' concessa, in via preventiva, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro))
Nessuna zona nell'interno del comprensorio costituente l'area scientifica e tecnologica puo' essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attivita' ad essa connesse.
((Il consorzio puo' affidare, in tutto o in parte, in concessione a societa' a prevalente partecipazione pubblica, diretta o indiretta, le attivita' di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del precedente secondo comma))
Entrata in vigore il 4 marzo 1986
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