Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744
Articolo 7Articolo 9
Versione
19 dicembre 1981
Art. 8. Esclusioni oggettive dall'indulto

Salvo che ricorra la circostanza di cui all' art. 4, primo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 , l'indulto non si applica alle pene:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale :
253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);
270 (associazioni sovversive);
270-bis (associazioni con finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);
276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);
280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione);
283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);
284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);
285 (devastazione, saccheggio e strage);
286 (guerra civile);
289-bis, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
306 (banda armata);
314 (peculato);
315 (malversazione a danno di privati);
317 (concussione);
319, primo, secondo e terzo comma e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);
385 (evasione) se l'evasione e' aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi o da piu' persone riunite;
420 (attentato ad impianti di pubblica utilita);
422 (strage);
428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);
429, secondo comma (danneggiamento seguito da naufragio);
430 (disastro ferroviario);
431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);
432, primo e terzo comma (attentato alla sicurezza dei trasporti);
433, terzo comma (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);
434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);
438 (epidemia);
439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);
440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari);
575 (omicidio) salvo che sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all' art. 62, numeri 1 e 2, del codice penale ;
628, ultimo comma (rapina aggravata);
629, secondo comma (estorsione aggravata);
630, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);
648-bis (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione);
b) per i delitti previsti dai seguenti articoli:
2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 , modificato dall' art. 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152 , concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;
75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;
1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159 , sostituito dall' art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863 , contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al quinto comma del predetto art. 1;
c) per i reati finanziari;
d) per i delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all' art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e per i delitti di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo;
e) per i reati commessi per finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.
Nei casi previsti dall' art. 81 del codice penale , l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del precedente comma le pene per il reato piu' grave e per uno degli altri reati; se e' esclusa solo la pena per il reato piu' grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o piu' reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta per il reato piu' grave, l'indulto si applica solo a quest'ultimo.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente