Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744
Articolo 8Articolo 10
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19 dicembre 1981
Art. 9. Indulto per le pene accessorie

E' concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguono a condanne per le quali e' applicato, anche solo in parte, l'indulto.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1981
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