Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744
Articolo 9Articolo 11
Versione
19 dicembre 1981
Art. 10. Revoca dell'indulto

Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1981
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