Articolo 7 del Decreto 30 luglio 1998, n. 343
Articolo 6
Versione
22 ottobre 1998
Art. 7. Aggiornamenti 1. Le misure unitarie dei canoni previste dal presente decreto sono aggiornate, per valere dal 1 gennaio dell'anno successivo, con decreto del direttore generale della direzione generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione, in misura pari alla media degli indici nazionali generali calcolati dall'Istat - Istituto nazionale di statistica per i "prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati" e per i "prezzi praticati dai grossisti" riferiti al mese di settembre di ogni anno.
Entrata in vigore il 22 ottobre 1998
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