Art. 1. (( 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, n. 3), dello statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, nonche' quelle di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraregionale nei confronti delle banche a carattere regionale, come definite nell'articolo 2, sono esercitate, nel proprio territorio, dalla regione Trentino-Alto Adige, nonche' dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 11, primo e secondo comma, del medesimo statuto speciale, in conformita' alle norme di cui al presente decreto.
2. Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia, anche nei riguardi delle banche a carattere regionale, le valutazioni e le attivita' di vigilanza. ))
2. Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia, anche nei riguardi delle banche a carattere regionale, le valutazioni e le attivita' di vigilanza. ))