Articolo 9 bis del Decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318
Articolo 9Articolo 10
Versione
19 agosto 1986
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Versione
22 agosto 1986
Art. 9-bis. (Contrazione di mutui da parte di aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili.) 1. Le aziende speciali municipalizzate, provincializzate o consortili, previa deliberazione del consiglio o dell'assemblea dell'ente proprietario, e le societa' per azioni a prevalente capitale di enti locali territoriali che gestiscono pubblici servizi sono autorizzate a contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti di previdenza e con gli altri istituti di credito che concedono mutui agli enti locali. Ai mutui di cui sopra si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.
2. Ai mutui di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1967, numero 537 , modificata, da ultimo, dalla legge 3 novembre 1971, n. 1069 .
3. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali, e' consentita la costituzione di nuove aziende speciali per la gestione di servizi in concessione o appaltati a terzi ovvero gestiti direttamente in economia, esclusivamente qualora si accresca l'efficienza del servizio ((e non)) si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.
4. E' in ogni caso consentita l'assegnazione di nuovi servizi, comunque gestiti, a preesistenti aziende speciali, nonche' la costituzione di nuove aziende speciali consorziali in sostituzione di una o piu' preesistenti aziende speciali municipalizzate da porre, contestualmente, in liquidazione.
Entrata in vigore il 22 agosto 1986
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