Articolo 1 bis del Decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 agosto 1986
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Versione
17 maggio 1995
Art. 1-bis. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77))
Entrata in vigore il 17 maggio 1995
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