Articolo 16 bis del Decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318
Articolo 18Articolo 17
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19 agosto 1986
Art. 16-bis. (( (Sostituzione dell'articolo 12 della legge 28
gennaio 1977, n. 10.) )) (( 1. L' articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. (Destinazione dei proventi delle concessioni). - 1. I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono versati in conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13, nonche', nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale". ))
Entrata in vigore il 19 agosto 1986
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