Articolo 14 del Decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318
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9 giugno 1994
Art. 14. Imposta comunale sulla pubblicita', diritti sulle pubbliche affissioni e tasse di occupazione 1. Le tariffe obbligatorie di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , relative alle tasse di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche, all'imposta comunale sulla pubblicita' ed ai diritti sulle pubbliche affissioni, sono aumentate con decorrenza dal 1 gennaio 1986 del 25 per cento. Per l'anno 1986 l'aumento si applica sulle tariffe obbligatorie, deliberate o prorogate per lo stesso anno 1986.
2. La facolta' riconosciuta ai comuni con il comma 1, lettera b), del citato articolo 25 di aumentare di un ulteriore 30 per cento le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicita' ed ai diritti sulle pubbliche affissioni e' esercitata sulle tariffe aumentate ai sensi del precedente comma 1. Le relative deliberazioni devono essere adottate nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e, per l'anno 1986, entro il 31 luglio 1986, qualora non siano state precedentemente adottate.
3. Per la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al comma 1, in corso al 1 gennaio 1986, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 . Degli aumenti del costo del servizio si tiene conto nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. ((4)) 4. Il minimo tariffario di cui all' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , afferente le affissioni di urgenza, notturne e festive, deve intendersi maggiorato in relazione agli aumenti intervenuti dopo la pubblicazione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972 . I comuni possono attribuire, con motivata deliberazione del consiglio comunale, il gettito di cui sopra, in tutto o in parte, all'effettiva gestione del servizio.
4-bis. L'ultimo comma dell' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e' sostituito dal seguente:
"La pubblicita' annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicita' si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro trenta giorni dalla scadenza. Il pagamento cosi' eseguito sostituisce la dichiarazione".
4-ter. I limiti previsti dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , sono cosi' modificati:
lire 900.000 per i comuni di I e II classe;
lire 600.000 per i comuni di III e IV classe;
lire 300.000 per i comuni di V, VI e VII classe.
4-quater. (COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 1987, N.359 .
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.29 OTTOBRE 1987 N. 440 ).
4-quinquies. Il diritto accessorio di lire 300, di cui all' articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , si applica per il rilascio di ogni bolletta.
4-sexies. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti e restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai comuni e dai concessionari, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in applicazione delle tariffe per la pubblicita' luminosa od illuminata e per le pubbliche affissioni, di cui all'ultimo comma dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , ed al penultimo comma dell'articolo 30 dello stesso decreto, intese come tariffe di base.
4-septies. L'attivita' pubblicitaria effettuata nell'ambito delle ferrovie dello. Stato ai sensi della legge 18 marzo 1959, n. 132 , quando sia visibile o percettibile anche da vie o piazze pubbliche, e' sottoposta anche all'autorizzazione comunale di cui all'articolo 28, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , per quanto attiene alle affissioni, o all'autorizzazione stabilita dai singoli regolamenti comunali per quanto attiene alla pubblicita'. L'autorizzazione si intende rilasciata in assenza di contraria motivata comunicazione entro trenta giorni dalla richiesta.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 maggio-2 giugno 1994 n. 206 (in G.U. 1a s.s. 8/6/1994, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo nella parte in cui, attraverso il rinvio all' art. 25, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131 , demanda alla commissione arbitrale prevista dall' art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36 , convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460 , la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita', dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Entrata in vigore il 9 giugno 1994
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