Articolo 13 del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204
Articolo 12Articolo 14
Versione
2 maggio 1947
Art. 13.
I regolamenti del Governo regionale sono emanati con decreto del Presidente regionale, previa deliberazione della Giunta regionale.
Per la promulgazione dei regolamenti sara' usata la seguente formula finale che seguira' al testo del provvedimento:
"Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".
Entrata in vigore il 2 maggio 1947
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