Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184
Articolo 7Articolo 9
Versione
2 giugno 2006
Art. 8. Contenuto minimo degli atti delle singole amministrazioni 1. I provvedimenti generali organizzatori di cui all'articolo 1, comma 2, riguardano in particolare:
a) le modalita' di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante la predisposizione di apposita modulistica;
b) le categorie di documenti di interesse generale da pubblicare in luoghi accessibili a tutti e i servizi volti ad assicurare adeguate e semplificate tecniche di ricerca dei documenti, anche con la predisposizione di indici e la indicazione dei luoghi di consultazione;
c) l'ammontare dei diritti e delle spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti di cui sia stata fatta richiesta, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) l'accesso alle informazioni contenute in strumenti informatici, adottando le misure atte a salvaguardare la distruzione, la perdita accidentale, nonche' la divulgazione non autorizzata. In tali casi, le copie dei dati informatizzati possono essere rilasciate sugli appositi supporti, ove forniti dal richiedente, ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.
Entrata in vigore il 2 giugno 2006
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