Articolo 63 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269
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12 luglio 1987
Art. 63. Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive 1. Le misure indicate nell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1980, n. 985 , e successive modificazioni, sono aumentate rispettivamente di L. 3.255 e di L. 1.630 quelle indicate nel primo comma e di L. 4.650 e di L. 2.325 quelle indicate nel secondo comma.
Nota all'art. 63:
Il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 985/1980 e' il seguente: "Art. 2. (Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive). - Il compenso previsto dall' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269 , per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, e' corrisposto nella misura giornaliera di L. 7.000 (settemila). Qualora la prestazione fornita sia di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore, il compenso e' ridotto a L. 3.500 (tremilacinquecento).
Per i servizi di turno resi in occasione delle festivita' di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, il compenso suddetto e' corrisposto nella misura di L. 10.000 (diecimila), ridotta a L. 5.000 (cinquemila) ove la prestazione sia di durata pari o inferiore alla meta' dell'orario d'obbligo, ma con un minimo di due ore".
Le modificazioni successive al D.P.R. n. 985/1980 non riguardano l'art. 2 del medesimo.
Entrata in vigore il 12 luglio 1987
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