Art. 54. Nona qualifica funzionale 1. Il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, istituita dall' art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1986, n. 78 , espleta le seguenti funzioni:
a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;
b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;
c) collaborazione diretta alla attivita' di direzione espletata dal dirigente;
d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessita' non riservati a qualifiche dirigenziali;
e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificate, richiedenti capacita' professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione postuniversitaria;
f) attivita' ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attivita' programmata, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi.
Nota all'art. 54:
Il testo dell' art. 2 del D.L. n. 9/1986 , come modificato dalla legge di conversione (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1986), e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Per il personale di cui all'art. 1 e per tutti i dipendenti dell'ex carriera direttiva che rivestono particolari posizioni professionali e' istituita la nona qualifica funzionale, i cui profili e modalita' di accesso verranno stabiliti con la procedura contrattuale prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 , ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli indicati nella legge 11 aprile 1981, n. 121 , e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica.
2. Con la stessa procedura verranno conseguentemente modificate le declaratorie dei profili professionali stabiliti dall' art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
3. La dotazione organica della nona qualifica non deve superare il 50 per cento della dotazione dell'ottava qualifica.
4. Il trattamento iniziale della nona qualifica non puo' essere superiore al 90 per cento del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento".
a) sostituzione del dirigente in caso di assenza o impedimento;
b) reggenza dell'ufficio in attesa della destinazione del dirigente titolare;
c) collaborazione diretta alla attivita' di direzione espletata dal dirigente;
d) direzione di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti di notevole complessita' non riservati a qualifiche dirigenziali;
e) prestazioni per elaborazione, studio e ricerca altamente qualificate, richiedenti capacita' professionali di livello universitario nei campi amministrativo, tecnico o scientifico, convalidate da documentate esperienze nel settore, ed ove necessario, da abilitazione all'esercizio della professione, ovvero da specializzazione postuniversitaria;
f) attivita' ispettive di particolare importanza, anche sulla gestione di progetti-obiettivo e di attivita' programmata, in funzione del conseguimento dei risultati e verifica degli stessi.
Nota all'art. 54:
Il testo dell' art. 2 del D.L. n. 9/1986 , come modificato dalla legge di conversione (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1986), e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Per il personale di cui all'art. 1 e per tutti i dipendenti dell'ex carriera direttiva che rivestono particolari posizioni professionali e' istituita la nona qualifica funzionale, i cui profili e modalita' di accesso verranno stabiliti con la procedura contrattuale prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 , ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli indicati nella legge 11 aprile 1981, n. 121 , e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica.
2. Con la stessa procedura verranno conseguentemente modificate le declaratorie dei profili professionali stabiliti dall' art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
3. La dotazione organica della nona qualifica non deve superare il 50 per cento della dotazione dell'ottava qualifica.
4. Il trattamento iniziale della nona qualifica non puo' essere superiore al 90 per cento del trattamento iniziale del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento".