Articolo 3 del Decreto 26 giugno 2003, n. 201
Articolo 2Articolo 4
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19 agosto 2003
Art. 3. Norme applicabili 1. Le annotazioni relative al procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato e alla applicazione delle sanzioni amministrative sono compiute sugli ordinari registri obbligatori in materia penale, previsti dall'articolo 2 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale e conformi ai modelli approvati con il decreto ministeriale 30 settembre 1989, recante approvazione dei registri in materia penale, e successive modificazioni. Salve le disposizioni di cui all'articolo seguente, nella formazione e nella tenuta dei registri si osservano le norme del capo III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , nonche', in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale , del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale .
Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 2 del regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale :
«Art. 2. - 1. Gli uffici giudiziari tengono, nella materia penale, i registri obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Possono altresi' tenere i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili.
2. I registri non devono presentare alterazioni o abrasioni. Se occorre eseguire cancellature, le stesse sono fatte in modo da lasciar leggere le parole cancellate.
3. I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato.».
- Per il titolo del decreto ministeriale 30 settembre 1989, vedi note all'art. 1.
- Per il titolo del capo III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , vedi note alle premesse.
- Per il titolo del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , vedi note all'art. 1.
Entrata in vigore il 19 agosto 2003
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