Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 marzo 2012 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2026 |
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Nota a Cass., sez. III, sent. 12 novembre 2019 (dep. 1 aprile 2020), n. 10916, Pres. Lapalorcia, Est. Rosi Cass. 10916/2020 1. Con la sentenza qui annotata la Corte di Cassazione affronta numerose questioni, di natura tanto sostanziale quanto processuale, attinenti ai delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74/2000) e di emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74/2000). In particolar modo, ribadisce il rapporto di specialità intercorrente fra la fattispecie di cui all'art. 2 e quella di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici prevista e punita …
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Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Civile n. 4251 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 10/02/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 10/02/2022), n.4251 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PERRINO Angel – Maria – Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere – Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere – Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere – Dott. PIRARI Valeria – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19213/2014 R.G. proposto da: GMG s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Civitavecchia n. 5, presso lo studio dell'avv. Andrea Ciannavei, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del …
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Giurisprudenza • +500
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/04/2016, n. 7665Provvedimento: j. 76 65/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Catasto Microzone LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Impugnazione SEZIONI UNITE CIVILI Giurisdizione amministrativa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 16881/2014 - Primo Pres.te f.f. Dott. LUIGI MACIOCE - Cron.7665 Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO Rep. Presidente Sezione Dott. VINCENZO DI CERBO Ud. 23/02/2016 Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI - PU CI. Consigliere Dott. PIETRO CURZIO Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Consigliere - Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Rel. Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16881-2014 proposto …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Semplificazioni in materia tributaria
- Articolo 1Art. 1. Rateizzazione debiti tributari 1. All' articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 , il comma 7 e' abrogato.
2. All' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis e' soppresso l'ultimo periodo;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento ((della richiesta)) , ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di concessione della rateazione».
c) al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,» sono soppresse e dopo le parole: «due rate» e' inserita la seguente:
«consecutive».
3. I piani di rateazione a rata costante, gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell' articolo 19, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
4. Al fine di una piu' equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficolta' economica, ancorche' intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso gia' fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali ((nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie)) .
(( 4-bis. In presenza della segnalazione di cui all' articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, il soggetto pubblico e' comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 , introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall' articolo 545 del codice di procedura civile , eccedono l'ammontare del debito per cui si e' verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
4-quater. Costituisce altresi' violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell' articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 )) 5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 , recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: «all'importo di cui all' articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 » sono inserite le seguenti: «; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili».
6. Sono fatti salvi i comportamenti gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione contenuta nel comma 5. - Articolo 2Art. 2. Comunicazioni e adempimenti formali 1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; ((28)) c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , secondo le modalita' stabilite dall' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , secondo le modalita' stabilite dall' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
3. All' articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , nella misura massima stabilita.».
3-bis. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , e successive modificazioni, nella misura massima stabilita.
4. All' articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 , le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta».
4-bis. Al fine di individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cui all' articolo 1, comma 604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui all' articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338 .
5. All' articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della societa' ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile , ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all' articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ,»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile , si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non e' tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.».
5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , e' sostituito dal seguente:
"28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento".
6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all' articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , le parole: «, di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e' previsto l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all' articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell' articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ».
6-bis. All' articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , e successive modificazioni, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
"10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo".
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli» sono sostituite dalla seguente: «Negli» e dopo le parole: «con la precisazione dell'indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «solo ove espressamente richiesto»;
b) nell'articolo 60, il secondo periodo del terzo comma e' soppresso.
8. All' articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 , dopo le parole: «prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a euro 500».».
9. I registri la cui tenuta e' obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi , e delle relative sanzioni penali e amministrative , e delle relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilita' degli:
a) operatori di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 ;
b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10 metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995 ;
c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322 ;
d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell'articolo 66 del citato decreto legislativo, n. 504 del 1995 e dell'articolo 22 del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153 ;
e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524 .
10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:
a) tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilita' degli operatori di cui al comma 9, lettere da b) ad e);
b) regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilita' trasmessi telematicamente;
c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilita' da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 9.
11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , dopo il comma 3 e' inserito il seguente:«3-bis.
Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).».
12. All' articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153 , l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le fabbriche di cui all' articolo 35, comma 3- bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, l'assetto del deposito fiscale e le modalita' di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.». (23)
13. All' articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza e' rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».
13-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 , le parole: "Nel settore turistico" sono sostituite dalle seguenti: "Nei settori agricolo, turistico".
13-ter. Al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, dopo il numero 6) e' aggiunto il seguente:
"6-bis) per l'attivita' di organizzazione di escursioni, visite della citta', giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo".
13-quater. All' articolo 10, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , le parole: "dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 2 e 3, lettere a) e b),".
------------- AGGIORNAMENTO (23)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1. comma 691) che "dal primo giorno del primo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 35, comma 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , introdotto dal comma 690, lettera b), del presente articolo [...] il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 , e' abrogato". ------------- AGGIORNAMENTO (28)
Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 , convertito con modificazioni dalla L. 11 aprile 2023, n. 38 , ha disposto (con l'art. 2-ter, comma 1, lettera c)) che "Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all' articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 :
[...]
c) la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile e' la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall' articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 , la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121".