Articolo 3 - Protocollo n. 4
Articolo 2Articolo 4
Versione
22 maggio 1982
Articolo 3

Nessuno puo' essere espulso, mediante provvedimento individuale o collettivo, dal territorio dello Stato di cui e' cittadino.
Nessuno puo' essere privato del diritto di entrare sul
territorio dello Stato di cui e' cittadino.
Entrata in vigore il 22 maggio 1982
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