Articolo 25 del Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8
Articolo 16 quaterArticolo 26
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19 gennaio 1993
Art. 25. Gestioni fuori bilancio 1. Il termine di cui all' articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 , gia' differito al 28 febbraio 1992 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1› ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377 , e' ulteriormente differito fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 30 giugno 1993.
2. Sono altresi' differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attivita' di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4 , 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409 .
3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall' articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 30 giugno 1993, e' autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 .
4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 29 febbraio 1992.
5. Le disposizioni recate dall' articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 , non si applicano alle casse conguaglio prezzi istituite ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 , ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 .
Entrata in vigore il 19 gennaio 1993
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