Articolo 8 del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 299
Articolo 7Articolo 9
Versione
29 agosto 1999
Art. 8. Disposizioni tributarie 1. Il regime tributario previsto per il versamento dell'accantonamento annuale del TFR a Fondi pensione si applica anche alle operazioni previste negli articoli 2 e seguenti del presente decreto,
2. Alle operazioni previste nei precedenti articoli ed a quelle, diverse dalle medesime, di aumento del capitale o di emissione di prestiti in obbligazioni, anche convertibili, espressamente finalizzate al procacciamento delle risorse finanziarie necessarie al versamento in contanti del TFR a Fondi pensione, si applica l'imposta di registro in misura fissa.
3. Il conferimento del TFR al capitale dell'emittente, anche mediante la conversione in azioni di obbligazioni convertibili o di obbligazioni cum warrant si considera conferimento in denaro anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 .
4. Per le imprese che, unitamente alle altre societa' del gruppo, non superano, nel corso dell'anno, un numero medio di dipendenti di 50 unita', la misura dell'accantonamento previsto nell' articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 , e' elevata, in funzione compensativa, in relazione ai maggiori oneri finanziari connessi con l'esborso derivante dal versamento in contanti del TFR.
La misura dell'elevazione e' stabilita entro il 31 marzo di ogni anno con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei limiti delle risorse indicate dall' articolo 71, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 .
Note all'art. 8:
- Il testo dell' art. 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 , recante: "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a) , b) , c) , d) , ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ", e' il seguente:
"Art. 1. - Il reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. La presente disposizione non si applica nei casi previsti dall'articolo 125 del testo unico delle imposte sui redditi. Se il periodo di imposta e' superiore o inferiore ad un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alla durata del periodo stesso.
2. La remunerazione ordinaria di cui al comma 1 e' determinata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al 3 per cento a titolo di compensazione del maggior rischio.
3. L'applicazione della disposizione del comma 1 non puo' determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento. La parte di reddito che, per effetto dell'applicazione del presente comma, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al comma 1 e' computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto. Il medesimo riporto a nuovo si applica altresi' nel caso di assenza o insufficienza di reddito imponibile.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il capitale investito esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996 e' costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonche' gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili costituite a fronte di plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell' art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile ; come variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. In ciascun esercizio la variazione in aumento non puo' comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l'utile del medesimo periodo.
5. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati". - Il testo dell' art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993 (per il titolo si veda in note alle premesse), e' il seguente:
"6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'art. 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . Nel caso di esercizio in perdita la deduzione puo' essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato". - Il testo dell' art. 71, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (per il titolo vedasi nota al titolo), e' il seguente:
"5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 100 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Entrata in vigore il 29 agosto 1999
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