Articolo 1 del Decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378
Articolo 2
Versione
18 settembre 1992
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Versione
18 novembre 1992
Art. 1. 1. L'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.
Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:
a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di societa', comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;
b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;
c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purche' in questo caso vi sia l'intervento di uno o piu' mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.
La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere a) e b) del secondo comma, nonche' le quote di partecipazione in societa' di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, societa' od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, (( numeri 1) e 2)) ), del codice civile , o fra societa' controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in societa'. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresi' esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all' articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 .".
2. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 , modificato dal comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 , e' sostituito dal seguente:
"1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079 , come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826 , dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947 , dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477 , e' sostituita dalla seguente:
TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)


Per ogni 100.000
o frazione di L. 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti
o con l'intervento di soggetti diversi
da quelli di cui alle lettere b) e c):

azioni, quote e partecipazioni in
societa' di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . 100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni. . . . . . . . . . . . 16
b) Conclusi direttamente tra banchieri e
privati, o con l'intervento di agenti di
cambio o banche iscritte all'albo di cui
al regio decreto-legge 20 dicembre 1932,
n. 1607 , convertito dalla legge 20 aprile
1933, n. 504 , o commissionarie di borsa o
societa' di intermediazione mobiliare:

azioni, quote e partecipazioni in societa'
di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni. . . . . . . . . . 9 (***)
c) Conclusi tra agenti di cambio o societa'
di intermediazione mobiliare:

azioni, quote e partecipazioni in societa'
di ogni tipo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 valori in moneta o verghe (**). . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni . . . . . . . . . . 9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto e' stabilito
in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in societa' di ogni tipo per i quali l'importo e' stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400.000.



(**) Sono esenti i contratti per contanti.
(***) L'imposta dovuta non puo' superare l'importo di L.
1.800.000.".
Entrata in vigore il 18 novembre 1992
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