Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35
Articolo 9Articolo 11
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21 marzo 2014
Art. 10. Clausola di invarianza 1. Le attivita' previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 21 marzo 2014
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