Articolo 9 - Protocollo aggiuntivo
Articolo 8
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8 aprile 2023
Art. 9 (Notifiche)

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione nonche' ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione,
a) ogni firma;
b) ogni deposito di uno strumento di ratifica, d' accettazione, d' approvazione o d'adesione;
c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5, 6 e 7;
d) ogni denuncia;
e) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copie certificate conformi a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione nonche' ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.
Entrata in vigore il 8 aprile 2023
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