Art. 5. Disposizioni finali 1. Sono abrogati:
a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 , ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;
b) l' articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 .
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
(( 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ))
a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 , ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;
b) l' articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 .
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
(( 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ))