Articolo 3 del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
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17 luglio 2020
Art. 3. Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza incisione delle attivita' produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)) .
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

(3)

-------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che a decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Entrata in vigore il 17 luglio 2020
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