2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)) .
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.
(3)
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che a decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del presente provvedimento, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.