Art. 8. ((Proroga di termini in materia di lavoro e di Terzo settore)) 1. All' articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 , le parole «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al ((31 luglio 2021)) ».
2. All' articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , le parole «31 marzo 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « ((31 luglio 2021)) ».
(( 2-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', di cui all' articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , sono effettuate anche in deroga, in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente presso le regioni )) 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, ((pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021)) , si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .
4. All' articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , le parole «diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 » sono soppresse.
2. All' articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , le parole «31 marzo 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « ((31 luglio 2021)) ».
(( 2-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', di cui all' articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , sono effettuate anche in deroga, in qualita' di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, nei limiti delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente presso le regioni )) 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, ((pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021)) , si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 .
4. All' articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , le parole «diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 » sono soppresse.