Articolo 4 bis del Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44
Articolo 4Articolo 4 ter
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Art. 4-bis. (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) 1. Dal 10 ottobre 2021 e fino al ((1° novembre 2022)) , l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresi' a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita' lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilita'.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilita', e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attivita' lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 , per la finalita' di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all' articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 .
4. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.
5. La violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo e' sanzionata ai sensi dell' articolo 4, commi 1 , 3 , 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 . Resta fermo quanto previsto dall' articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 .
Entrata in vigore il 31 ottobre 2022
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