Articolo 4 quinquies del Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44
Articolo 4 quaterArticolo 4 sexies
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24 maggio 2022
Art. 4-quinquies. (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei luoghi di lavoro per coloro che sono soggetti all'obbligo vaccinale ai sensi degli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater) 1. Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo ((regime sanzionatorio)) di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, (( lettera a-bis) )) , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 . Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, ((9-octies e 9-novies)) del decreto-legge n. 52 del 2021 .
Entrata in vigore il 24 maggio 2022
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