Articolo 1 del Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113
Articolo 2
Versione
1 luglio 2002
Art. 1. (L)
(Oggetto)

1. Le norme del presente testo unico disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell'erario, il pagamento da parte dei privati, l'annotazione e la riscossione.
Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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