Articolo 238 del Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113
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Versione
1 luglio 2002
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Versione
26 giugno 2003
Art. 238. (L)
Conversione delle pene pecuniarie 1. Il giudice dell'esecuzione competente, al fine di accertare l'effettiva insolvibilita' del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che gli stessi possiedono nuovi beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.
2. Se il debitore risulta solvibile, il concessionario riprende la riscossione coattiva sullo stesso articolo di ruolo.
3. Se il giudice dell'esecuzione accerta l'insolvibilita', puo' disporre la rateizzazione della pena a norma dell' articolo 133 ter del codice penale , qualora non sia stata gia' disposta con la sentenza di condanna, o il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilita' perdura, e il concessionario e' automaticamente discaricato per l'articolo di ruolo relativo.
4. Alla scadenza del termine fissato per l'adempimento, anche rateizzato, e' ordinata la conversione, dell'intero o del residuo.
5. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione e' stata differita.
6. Con l'ordinanza che dispone la conversione il giudice dell'esecuzione determina le modalita' delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.
7. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 212 (in G.U. 1a s.s. 25/6/2003, n. 25), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 26 giugno 2003
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