Articolo 96 del Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113
Articolo 95Articolo 97
Versione
1 luglio 2002
Art. 96. (L)
(Decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio)

1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' stata presentata o e' pervenuta l'istanza di ammissione, ovvero immediatamente, se la stessa e' presentata in udienza a pena di nullita' assoluta ai sensi dell' articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale , il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata.
2. Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attivita' economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato puo' trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.
3. Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall' articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale , ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attivita' economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.
4. Il magistrato decide sull'istanza negli stessi termini previsti dal comma 1 anche quando ha richiesto le informazioni di cui ai commi 2 e 3.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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