(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore il 1 luglio 2002.
Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà (Legge 26 luglio 1975 n. 354). Pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212, S.O.; vedi, anche, la L. 10 ottobre 1986, n. 663. TITOLO I Trattamento penitenziario Capo I Princìpi direttivi 1. Trattamento e rieducazione. Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la …
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