Articolo 5 del Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 luglio 2002
Art. 5. (L)
(Spese ripetibili e non ripetibili)

1. Sono spese ripetibili:
a) le spese di spedizione, i diritti e le indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni; b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo; c) le spese e le indennita' per i testimoni; d) gli onorari, le spese e le indennita' di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; e) le indennita' di custodia; f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato; g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi; h) le spese straordinarie; i) le spese di mantenimento dei detenuti.
2. Sono spese non ripetibili:
a) le indennita' dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti; b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione.

3. Fermo quanto disposto dall' articolo 696, del codice di procedura penale , non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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