Articolo 93 del Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113
Articolo 92Articolo 94
Versione
1 luglio 2002
Art. 93. (L)
(Presentazione dell'istanza al magistrato competente)

1. L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza e' presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
2. L'istanza puo' essere presentata dal difensore direttamente in udienza.
3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l' articolo 123 del codice di procedura penale . Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell' articolo 123 del codice di procedura penale , la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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