Articolo 77 del Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113
Articolo 76Articolo 78
Versione
1 luglio 2002
Art. 77. (L)
(Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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