Articolo 2 del Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 luglio 2002
Art. 2. (L)
(Ambito di applicazione)

1. Le norme del presente testo unico si applicano al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con l'eccezione di quelle espressamente riferite dal presente testo unico ad uno o piu' degli stessi processi.
2. Le spese del processo amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte VIII del presente testo unico.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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