Articolo 92 del Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113
Articolo 91Articolo 93
Versione
1 luglio 2002
Art. 92. (L)
(Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione)

1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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