Articolo 237 del Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113
Articolo 236Articolo 238
Versione
1 luglio 2002
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Versione
26 giugno 2003
Art. 237. (L)
Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie 1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perche' attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni.
2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie e' sospeso. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 212 (in G.U. 1a s.s. 25/6/2003, n. 25), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Entrata in vigore il 26 giugno 2003
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