Articolo 9 del Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 luglio 2002
Art. 9. (L)
(Contributo unificato)

1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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