Articolo 83 del Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113
Articolo 82Articolo 84
Versione
1 luglio 2002
Art. 83. (L)
(Onorario e spese dell'ausiliario del magistrato
e del consulente tecnico di parte)

1. L'onorario e le spese spettanti all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
2. La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente puo' provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione.
3. Il decreto di pagamento e' comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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