Articolo 52 del Decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113
Articolo 51Articolo 53
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1 luglio 2002
Art. 52. (L)
(Aumento e riduzione degli onorari)

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessita' e difficolta' gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.
2. Se la prestazione non e' completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un quarto.
Entrata in vigore il 1 luglio 2002
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