Articolo 3 della Legge 22 luglio 1975, n. 382
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 settembre 1975
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Versione
1 aprile 1997
Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59))
Entrata in vigore il 1 aprile 1997
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