Articolo 4 della Legge 19 maggio 1976, n. 398
Articolo 3Articolo 5
Versione
27 giugno 1976
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Versione
23 aprile 1991
Art. 4. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 1991, N. 112 )).
Entrata in vigore il 23 aprile 1991
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