Art. 23. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle spese ammissibili nei periodi indicati dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Relativamente alle spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013, resta applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 , e successive modificazioni.
Note all'art. 23:
- Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle spese ammissibili nei periodi indicati dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Relativamente alle spese ammissibili per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013, resta applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 , e successive modificazioni.
Note all'art. 23:
- Per il riferimento al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, si rimanda alle note dell'articolo 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2008.