Articolo 19 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64
Articolo 18Articolo 20
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Art. 19. Selezione 1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo e' scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero.
2. Il personale e' selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione. Il bando disciplina: (2)
a) le procedure, i requisiti e i criteri oggettivi per la selezione del personale in possesso del profilo professionale di cui all'articolo 14, in modo da garantire la massima pubblicita' e trasparenza in ogni fase della selezione;
b) le lingue richieste per i Paesi di destinazione e i relativi livelli di certificazione;
c) i titoli culturali, professionali e di servizio valutabili, pertinenti alle funzioni da svolgere all'estero. Sono valutati, quali titoli di preferenza, i titoli rilasciati da universita' o da altri istituti di formazione superiore equiparati, sia italiani sia stranieri, previo riconoscimento, che sono stati conseguiti in un corso che contempli almeno 60 crediti formativi universitari ovvero almeno un anno accademico svolto, in particolare, nell'ambito delle discipline dell'interculturalita' e dell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda o lingua straniera;
d) le modalita' di svolgimento, eventualmente anche telematiche e comunque al di fuori dell'orario delle lezioni, di un colloquio obbligatorio comprensivo dell'accertamento linguistico.
3. Ai membri della commissione e ai candidati alla selezione di cui al comma 2 non spettano compensi, gettoni o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati.
((4. Le graduatorie del personale selezionato sono formate ogni nove anni e sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Per posti le cui graduatorie sono esaurite o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza novennale.
Il personale docente inserito nelle graduatorie di cui al primo periodo permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all' articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107 )) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 976) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.
Entrata in vigore il 31 luglio 2024
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